Art. 270 t.u.s.l.Autorizzazione

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Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attivita', un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute. La richiesta di autorizzazione e' corredata da:

  • a)le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
  • b)l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. L'autorizzazione e' rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell'Istituto superiore di sanita'. Essa ha la durata di 5 anni ed e' rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonche' di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali e' stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art270 · fonte su Normattiva