Art. 286 t.u.s.l. — Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
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Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva