Art. 289 t.u.s.l.Prevenzione e protezione contro le esplosioni

Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attivita'; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive. Se la natura dell'attivita' non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

  • a)evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
  • b)attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art289 · fonte su Normattiva