Art. 289 t.u.s.l. — Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attivita'; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive. Se la natura dell'attivita' non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
- a)evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
- b)attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva