Art. 290 t.u.s.l.
Valutazione dei rischi di esplosione
Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
- a)probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- b)probabilita' che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
- c)caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- d)entita' degli effetti prevedibili. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva