Art. 303 t.u.s.l.
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La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarita' riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva