Art. 33 t.u.s.l.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- a)all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b)ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c)ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;
- d)a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e)a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f)a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva