Art. 59 t.u.s.l. — Sanzioni per i lavoratori
I lavoratori sono puniti:
- a)con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
- b)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva