Art. 59 t.u.s.l. — Sanzioni per i lavoratori
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I lavoratori sono puniti:
- a)con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
- b)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva