Art. 62 t.u.s.l.
Definizioni
(( Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. )) Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
- a)ai mezzi di trasporto;
- b)ai cantieri temporanei o mobili;
- c)alle industrie estrattive;
- d)ai pescherecci. (( d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.))
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva