Art. 62 t.u.s.l.Definizioni

(( Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. )) Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

  • a)ai mezzi di trasporto;
  • b)ai cantieri temporanei o mobili;
  • c)alle industrie estrattive;
  • d)ai pescherecci. (( d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.))

Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art62 · fonte su Normattiva