Art. 74 t.u.s.l. — Definizioni
((Ai fini del presente decreto si intende)) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. ((Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.)) ((Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI)):
- a)gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b)le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c)le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d)le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e)i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
- f)i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g)gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Testo vigente dal 12 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva