Art. 74 t.u.s.l. — Definizioni
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Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non costituiscono DPI:
- a)gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b)le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c)le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d)le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e)i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
- f)i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g)gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva