Art. 76 t.u.s.l. — Requisiti dei DPI
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I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
- a)essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
- b)essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c)tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dellavoratore;
- d)poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita'. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 12 marzo 2019 · versione 0 su Normattiva