Art. 76 t.u.s.l. — Requisiti dei DPI
I DPI devono essere conformi alle norme ((di cui al regolamento (UE) n. 2016/425)). ((Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1)) devono inoltre:
- a)essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
- b)essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c)tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dellavoratore;
- d)poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita'. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Testo vigente dal 12 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva