Art. 80 t.u.s.l. — Obblighi del datore di lavoro
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Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
- a)contatti elettrici diretti;
- b)contatti elettrici indiretti;
- c)innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d)innesco di esplosioni;
- e)fulminazione diretta ed indiretta;
- f)sovratensioni;
- g)altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
- a)le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b)i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c)tutte le condizioni di esercizio prevedibili. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva