Art. 85 t.u.s.l.Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie ((infiammabili)) o polveri ((combustibili)) infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme ((tecniche)) di cui all'allegato IX.

Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art85 · fonte su Normattiva