Art. 85 t.u.s.l. — Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie ((infiammabili)) o polveri ((combustibili)) infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme ((tecniche)) di cui all'allegato IX.
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva