Art. 84 t.u.s.l. — Protezioni dai fulmini
Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini ((...)) realizzati secondo le norme ((tecniche)).
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva