Art. 96 t.u.s.l.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

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I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

  • a)adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
  • b)predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente visibili e individuabili;
  • c)curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  • d)curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  • e)curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  • f)curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
  • g)redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art96 · fonte su Normattiva