capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- Art. 88 — Campo di applicazione
- Art. 89 — Definizioni
- Art. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Art. 91 — Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Art. 92 — Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Art. 93 — Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
- Art. 94 — Obblighi dei lavoratori autonomi
- Art. 95 — Misure generali di tutela
- Art. 96 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Art. 97 — Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
- Art. 98 — Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Art. 99 — Notifica preliminare
- Art. 100 — Piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 101 — Obblighi di trasmissione
- Art. 102 — Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- Art. 103 — Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
- Art. 104 — Modalità attuative di particolari obblighi
- Art. 104-bis — Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili