Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - Decreto di ammissione - Casi di revoca - Acclarata mancanza della veste di persona offesa dai reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Petitum eccessivamente manipolativo - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per il carattere fortemente manipolativo del petitum, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di «acclarata mancanza della veste di persona offesa» dei reati di cui all'art. 76, comma 4- ter , del medesimo d.P.R. Sebbene entrambi i valori a fondamento dell'ammissione al beneficio in esame per la persona offesa - quali la necessità di garantirle l'effettività del diritto di difesa, e la specificità del ruolo ad essa riconosciuto (particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari), che si sostanzia in un'attività di supporto e di controllo dell'operato del PM tesa a realizzare una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale - non parrebbero giustificarne l'attribuzione ad un soggetto rispetto al quale la veste di persona offesa è stata attribuita dal PM sulla base di elementi esposti dalla medesima nella denuncia-querela avente ad oggetto fatti in ordine ai quali ella ha poi riportato condanna per calunnia, ciò tuttavia non si può tradurre in una pronuncia di accoglimento, in quanto non solo mira ad introdurre una nuova ipotesi di revoca del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma implica anche una scelta comunque distonica rispetto a quella effettuata dal legislatore di non operare alcuna distinzione tra i soggetti del processo penale. Nell'opera di bilanciamento degli interessi in gioco, quali la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e la necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, si spiega che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione), per il riconoscimento del beneficio ammissione al patrocinio a spese dello Stato è richiesto, dal comma 2 dell'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002, che le ragioni di chi agisce o resiste risultino non manifestamente infondate, e, in maniera speculare, che ne venga disposta la revoca a quello provvisoriamente disposto dal consiglio dell'ordine degli avvocati se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Tutto ciò invece non vale per il processo penale, del quale, in riferimento all'indagato e all'imputato, il legislatore ha inteso sempre privilegiare le specificità, quali l'essere frutto di un'azione dell'organo pubblico che viene "subita" dal soggetto che aspira al beneficio in parola e l'avere, come posta in gioco, il bene supremo della libertà personale. Appare giustificato, dunque, che, pur in un sistema a risorse economiche limitate, venga assicurata in questo caso una più intensa protezione. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2018, n. 178 del 2017, n. 237 del 2015 n. 23 del 2015 e n. 353 del 1991; ordinanze n. 3 del 2020, n. 254 del 2011 e n. 339 del 2008 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni - in materie, come quella processuale, nel cui ambito è riconosciuta l'ampia discrezionalità del legislatore - rispetto alle quali si chiede una pronuncia connotata da un cospicuo tasso di manipolatività. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2019, n. 23 del 2016 e n. 277 del 2014; ordinanze n. 254 del 2016 e n. 122 del 2016 ). L'istituto del patrocinio a spese dello Stato è riconducibile alla disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanza n. 3 del 2020 ).
sentenza 47/2020massima n. 42301 Patrocinio a spese dello Stato - Revoca del provvedimento di ammissione in presenza di una causa di inammissibilità della domanda - Mancata attribuzione del potere di revoca al giudice competente per la liquidazione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché dei principi di responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato e di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa considerazione della possibilità di praticare una lettura alternativa della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice della liquidazione la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di una causa di inammissibilità della domanda. Invero, il rimettente - non tenendo in alcuna considerazione il disposto del comma 1, lettera d ), del censurato art. 112 (come sostituito dall'art. 9- bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), secondo il quale il magistrato revoca anche d'ufficio, con decreto motivato, l'ammissione al gratuito patrocinio, «se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92», del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 - nel motivare in ordine alla non manifesta infondatezza ha omesso di esplorare la possibilità di praticare una lettura alternativa della norma censurata, eventualmente idonea a dirimere il dubbio di legittimità costituzionale prospettato.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - RICHIESTA PROVENIENTE DALL'UFFICIO FINANZIARIO COMPETENTE - PROCEDIMENTO IN ASSENZA DI CONTRADDITTORIO - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO E INCOMPLETA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dell'art. 112, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che, in caso di richiesta proveniente dall'ufficio finanziario competente, il magistrato provvede alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con decreto emesso de plano . Il remittente, infatti, muove da un presupposto interpretativo erroneo e da una incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, poiché, nonostante un difetto di coordinamento normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico ed in parte novellate, si può ricavare dal sistema la possibilità di una interpretazione adeguatrice, secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti di provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al Presidente del tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall'ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione. > >- Sentenza citata n. 52/2005 e ordinanza citata n. 54/2005.
SPESE DI GIUSTIZIA - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - DECRETO DI AMMISSIONE - REVOCA DISPOSTA D’UFFICIO DAL GIUDICE PER CARENZA DEL REQUISITO DEL LIMITE DI REDDITO - POSSIBILITÀ DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE O ALLA CORTE DI APPELLO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DISPOSTI A SEGUITO DI ISTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, COMPRESSIONE DELL’EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO E INCOMPLETA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ora sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono, nel caso in cui sia stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - revoca disposta d’ufficio dal giudice a seguito dell’accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di reddito -, la possibilità di impugnare il provvedimento davanti al tribunale o alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio. Il rimettente muove infatti da un presupposto interpretativo erroneo e da una incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, giacché, nonostante un difetto di coordinamento normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico e in parte novellate, si può ricavare dal sistema una interpretazione adeguatrice, secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti dei provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall’ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione, interpretazione peraltro che, essendo stata recepita dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce diritto vivente.
sentenza 54/2005massima n. 29191 Riguarda ancheart. 6 legge 217/1990art. 10-sostituiti legge 217/1990art. 99 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).