Art. 92 — Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione
Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva