Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Assenza del presupposto che impedisce l'applicazione della norma censurata nel giudizio principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, prospettata avuto riguardo alla non assoggettabilità della controversia del giudizio principale alla norma censurata. Il giudice a quo ha ritenuto non documentata la sussistenza del requisito reddituale idoneo a giustificare l'esenzione dal pagamento del contributo unificato della cui legittimità costituzionale dubita, sicché la parte privata doveva ritenersi comunque tenuta assoggettata ad esso e, per effetto del rigetto del ricorso per cassazione, dell'ulteriore importo di cui alla disposizione censurata.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sufficiente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002. La motivazione dell'ordinanza di rimessione contiene indicazioni sufficienti al fine di valutare la plausibile necessità di fare applicazione della disposizione censurata in relazione alla decisione richiesta al rimettente, atteso che soltanto la pronuncia sull'eventuale sua illegittimità costituzionale può permettere al giudice a quo di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria azionata nel giudizio principale.
Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Raddoppio del contributo per chi ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile - Denunciata, in via alternativa, irragionevolezza della sanzione e violazione dei principi di tipicità e determinatezza della sanzione e del diritto ad agire in giudizio, ovvero irragionevolezza del tributo, violazione del principio della capacità contributiva e del diritto ad agire in giudizio - Petitum ancipite - Conseguente difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53 e 111 Cost., dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un contributo unificato raddoppiato. Il rimettente, formulando le questioni sul presupposto, antitetico e non complementare, che al contributo raddoppiato venga attribuita natura sanzionatoria, ovvero natura esclusivamente tributaria, senza evidenziare un esplicito nesso di subordinazione logico-giuridica tra le qualificazioni ipotizzate in relazione ai possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità, finisce col rimettere alla Corte costituzionale la scelta di quale sia l'interpretazione fondante il dubbio di costituzionalità sottoposto a scrutinio. ( Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2018 e n. 22 del 2016; ordinanze n. 221 del 2017, n. 18 del 2016 e n. 41 del 2015 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un'alternatività irrisolta. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020, n. 58 del 2020, n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 del 2017 e n. 130 del 2017 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 228/2012
Spese di giustizia - Contributo unificato - Importo raddoppiato in caso che l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile - Ritenuta applicazione al processo tributario - Mancata applicazione all'amministrazione dello Stato - Lamentata violazione del principio di parità delle parti - Carenza argomentativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per carenza argomentativa, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quat er , del d.P.R. n. 115 del 2002 - che prevede, in caso di infondatezza del gravame, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte processuale che l'ha proposto -, sollevate dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nel giudizio in cui parte è l'amministrazione statale, esonerata dal pagamento del contributo. La premessa interpretativa del rimettente - che la normativa censurata debba trovare applicazione nel processo tributario d'appello - è enunciata in modo assertivo, senza chiarire, come sarebbe stato suo onere, le ragioni che dovrebbero giustificarla, mentre non trova riscontro nel diritto vivente consolidatosi, considerato che in seno alle Commissioni tributarie regionali non si rinviene un orientamento univoco e che la Cassazione non risulta essersi ancora pronunciata al riguardo; né tiene conto dell'opzione ermeneutica alternativa, fondata sull'insuscettibilità dell'applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato - misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria - e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2017 e n. 78 del 2016; ordinanza n. 362 del 2010 ).
sentenza 18/2018massima n. 39778 Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Rappresentanza e difesa delle parti - Possibilità di affidarla soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione - Disposizione già scrutinata e ritenuta immune da vizi - Conseguenze - Inammissibilità della costituzione nel giudizio incidentale effettuata personalmente da una delle parti del giudizio a quo - Impossibilità di prendere in considerazione il relativo atto e l'eccezione di incostituzionalità in esso formulata avverso la predetta disposizione.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (in specie, avente ad oggetto l'art. 37, comma 6, lett. s), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, sostitutivo dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002), "la memoria di costituzione" depositata personalmente dalla parte ricorrente nel giudizio a quo non può essere presa in considerazione, neppure con riguardo alla eccezione di incostituzionalità - in essa prospettata e dalla Corte costituzionale già più volte respinta - dell'art. 20, primo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui nei procedimenti costituzionali la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, è inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale effettuata a mezzo di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e, a maggior ragione, quella effettuata senza il ministero di alcun difensore. ( Precedenti citati: sentenza n. 173 del 1996 e n. 222 del 1982; ordinanza allegate alla sentenza n. 154 del 1995).
Riguarda ancheart. 37 d.l. 98/2011
Imposte e tasse - Contributo unificato per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Misura asseritamente doppia rispetto a quella richiesta per i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento nonché del diritto di difesa - Incompleta ed erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lett. s), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, sostitutivo dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui, per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prevederebbe il pagamento di un contributo unificato pari al doppio di quello stabilito per l'ordinario ricorso al TAR e al Consiglio di Stato. È erroneo l'assunto del rimettente, poiché ben diverso e articolato è il meccanismo per determinare il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai giudici amministrativi, il cui ammontare dipende dal rito applicabile e dalla materia oggetto del contenzioso e, per le ipotesi residuali, è equiparato a quello dovuto per il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Una corretta e completa ricostruzione del quadro normativo era tanto più necessaria in quanto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica mantiene peculiari caratteristiche che non impongono di allineare la quantificazione del relativo contributo a quello previsto per i ricorsi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, rientrando tale quantificazione, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, nella discrezionalità del legislatore. ( Precedente citato: ordinanza n. 164 del 2010 ). L'erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento inficia l'iter logico-argomentativo posto a base della valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, determinandone la manifesta inammissibilità. ( Precedenti citati: ordinanze n. 88 del 2017 e n. 209 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 37 d.l. 98/2011
Procedimento civile - Impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - Obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione - Previsione applicabile anche nel caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione - Omessa motivazione in ordine al parametro evocato - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui, nel prevedere - per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ne estende l'applicabilità anche al caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. Il rimettente, infatti, omette di illustrare compiutamente i motivi per cui la disposizione violerebbe il parametro indicato. Per l'inammissibilità della questione nel caso in cui il provvedimento introduttivo risulta carente in ordine alle ragioni di contrasto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, v., ex plurimis , sentenza n. 223/2015.
Procedimento civile - Impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - Obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione - Previsione applicabile anche nel caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione - Asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione del processo - Insussistenza - Situazioni a confronto non omogenee - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per la mancata omogeneità delle situazioni messe a confronto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel prevedere - per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ne estende l'applicabilità anche al caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile ex art. 348 cod. proc. civ., per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. L'asserita ingiustificata discriminazione tra detta fattispecie e quella di cui all'art. 181 cod. proc. civ. (in cui il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo a seguito della mancata comparizione delle parti per due udienze di seguito) non sussiste in quanto, nonostante il dato comune rappresentato dalla mancata comparizione, le due fattispecie non sono equiparabili. Anzitutto, il regime del raddoppio del contributo unificato accomuna tutti i casi di esito negativo dell'appello, ma non l'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo. Inoltre, la ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, posta a fondamento della disposizione censurata, non è ravvisabile nella fattispecie di cui al citato art. 181, che riguarda soltanto la condotta omissiva delle parti, con la conseguenza che la detta funzione deterrente non avrebbe modo di esprimersi. Considerato, infine, che il raddoppio del contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario, deve sottolinearsi come tale inutile dispendio di energie processuali e di correlati costi non caratterizzi la fattispecie di cui agli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. La loro applicazione e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del processo richiedono, infatti, la mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza ed a quella successiva, nell'assunto che tale comportamento costituisca manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo, spesso espressione di accordo tra le parti stesse. In tal caso non avrebbe quindi senso sanzionare la condotta della (sola) parte appellante, peraltro omologa a quella dell'appellato, scoraggiando un esito auspicabile sotto il profilo dell'economia processuale oltre che dell'assetto sostanziale degli interessi in conflitto.
Imposte e tasse - Disciplina del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari nel processo amministrativo - Previsione del contributo di euro duemila per i ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità - Denunciata violazione del divieto di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio e asserita lesione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Contraddittorietà del petitum - Pluralità di soluzioni in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, e 97 Cost., in quanto stabilisce nella misura fissa di duemila euro il contributo unificato per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici nonché avverso atti delle autorità amministrative indipendenti. La motivazione sulla non manifesta infondatezza risulta del tutto insufficiente, non avendo il rimettente effettuato una ricostruzione completa delle vicende legislative della norma de qua , modificata più volte. Inoltre, il petitum - consistente nella richiesta di una pronuncia puramente caducatoria che determinerebbe la reviviscenza del previgente sistema di determinazione del contributo ancorato al valore della controversia - appare contraddittorio rispetto alle doglianze contenute nell'atto di promovimento ed incentrate sull'eccessiva misura della tariffa prevista per le controversie in materia di affidamento dei lavori pubblici. Infine, la questione è inammissibile per la pluralità delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore in una materia, quale quella della determinazione delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresì quella tributaria, nella quale vige il principio della sua discrezionalità e dell'insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza: nel caso di specie, la norma censurata, introducendo una più articolata distinzione tra diverse categorie di controversie amministrative ed elevando la misura dei contributi per alcune di esse, deve ritenersi frutto di una scelta discrezionale non manifestamente irragionevole. Sull'inammissibilità di questioni per contraddittorietà del petitum , v. la citata ordinanza n. 400/2006. Sulla discrezionalità spettante al legislatore nella determinazione dell'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia, v. la citata sentenza n. 162/1983.
Riguarda ancheart. 1 legge 296/2006