Art. 13(L) Importi

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Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:

  • a)euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
  • b)euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
  • c)euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5,200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
  • d)euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
  • e)euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
  • f)euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
  • g)euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120. ((2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari)) Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Testo vigente dal 4 luglio 2009 al 1 gennaio 2010 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

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Come è cambiato

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2002oggi
  1. 1 gennaio 2025oggiper un annoin vigore
  2. 26 novembre 20241 gennaio 2025per un mese
  3. 1 gennaio 202326 novembre 2024per un anno
  4. 18 ottobre 20221 gennaio 2023per 3 mesi
  5. 1 dicembre 202018 ottobre 2022per un anno
  6. 11 novembre 20141 dicembre 2020per 6 anni
  7. 19 agosto 201411 novembre 2014per 3 mesi
  8. 1 gennaio 201319 agosto 2014per un anno
  9. 25 marzo 20121 gennaio 2013per 9 mesi
  10. 1 gennaio 201225 marzo 2012per 3 mesi
  11. 17 settembre 20111 gennaio 2012per 4 mesi
  12. 17 luglio 201117 settembre 2011per 2 mesi
  13. 16 settembre 201017 luglio 2011per 10 mesi
  14. 31 luglio 201016 settembre 2010per un mese
  15. 27 aprile 201031 luglio 2010per 3 mesi
  16. 1 gennaio 201027 aprile 2010per 4 mesi
  17. 4 luglio 20091 gennaio 2010per 6 mesi
  18. 1 gennaio 20074 luglio 2009per 3 anni
  19. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  20. 23 agosto 200512 agosto 2006per 12 mesi
  21. 1 gennaio 200523 agosto 2005per 8 mesi
  22. 11 aprile 20031 gennaio 2005per un anno
  23. 15 giugno 200211 aprile 2003per 10 mesitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art13 · fonte su Normattiva