Art. 130-bis — Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte
Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata inammissibile, ((il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne da' atto nel provvedimento decisorio)). All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
Testo vigente dal 5 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 90 su Normattiva