Art. 130-bisEsclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 dicembre 2018 al 5 dicembre 2023. Leggi il testo vigente →

(( Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata inammissibile, al difensore non e' liquidato alcun compenso. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Testo vigente dal 4 dicembre 2018 al 5 dicembre 2023 · versione 61 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art130bis · fonte su Normattiva