Art. 130-bis — Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte
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(( Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata inammissibile, al difensore non e' liquidato alcun compenso. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
Testo vigente dal 4 dicembre 2018 al 5 dicembre 2023 · versione 61 su Normattiva