Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato - Anticipazione diretta da parte dell'erario, in luogo della prenotazione a debito, a domanda, in caso di impossibilità della ripetizione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza - Astrattezza e ipoteticità della questione e difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, perché astratta e ipotetica e per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost. - dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, che stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato (e ai soggetti assimilati) sono prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. La questione è astratta e ipotetica, perché prematura, e risulta priva di rilevanza, dal momento che il rimettente non è chiamato a decidere sul compenso, nemmeno determinato in via provvisoria, del consulente tecnico.
Incidentalità della questione sollevata dal giudice - Petitum distinto e autonomo rispetto al giudizio principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza del requisito dell'incidentalità, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione». Il giudizio a quo risulta, difatti, connotato da un petitum distinto e autonomo rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto volto all'accertamento dell'inadempimento di obbligazioni sanitarie da parte dell'ente ospedaliero mediante espletamento di una consulenza tecnica preventiva.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente - Attinenza al merito della valutazione della correttezza del presupposto interpretativo adottato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa interpretazione costituzionalmente conforme, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, avendo il rimettente escluso detta possibilità in considerazione del tenore letterale della disposizione censurata. Per costante giurisprudenza costituzionale, a fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2019 e n. 221 del 2015 ).
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato - Anticipazione diretta da parte dell'erario, in luogo della prenotazione a debito, a domanda, in caso di impossibilità della ripetizione - Omessa previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma risulta viziata sotto il profilo della ragionevolezza perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo. Tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente. Per costante giurisprudenza costituzionale, la finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti dell'indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio. ( Precedenti citati: sentenza n. 287 del 2008; ordinanze n. 12 del 2013, n. 203 del 2010, n. 88 del 2010 e n. 195 del 2009 ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione in via incidentale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori censure.
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 1, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost.
Spese di giustizia - Consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato - Anticipazione dall'erario delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico - Anticipazione delle spese ancora da sostenersi - Mancata previsione - Asserita lesione del diritto di difesa dei soggetti meno abbienti - Questione fondata su presupposto interpretativo palesemente erroneo per incompleta ricostruzione del quadro normativo - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lett. c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipate dall'erario anche le spese ancora da sostenersi per l'adempimento dell'incarico a consulenti tecnici di parte e ad ausiliari del magistrato, qualora questi ne chiedano l'anticipazione. In primo luogo, il rimettente esclude la possibilità di porre l'anticipazione delle spese di consulenza a carico di parte convenuta, assumendo che quest'ultima non avrebbe alcun interesse a consentire lo svolgimento delle indagini peritali, il cui esito potrebbe rivelarsi ad essa sfavorevole. Così argomentando, egli trascura del tutto la funzione assolta dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario per la valutazione di elementi probatori già acquisiti, ovvero per l'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. In secondo luogo, il rimettente omette di considerare che, in base all'art. 63 cod. proc. civ., il consulente tecnico ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che ricorra un giusto motivo di astensione, e non può rifiutare di eseguire gli incarichi ricevuti, avendo prestato con l'iscrizione nel relativo albo un assenso preventivo alla nomina. Pertanto, risulta irrimediabilmente minato l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Sulla manifesta inammissibilità per erroneità del presupposto interpretativo, v., ex multis , sentenze nn. 241/2015, 218/2014 e 249/2011; ordinanza n. 187/2015. Sulla manifesta inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex multis , sentenze nn. 60/2015, 27/2015 e 18/2015; ordinanze nn. 209/2015, 115/2015 e 90/2015.
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte o all'ausiliario del giudice - Prenotazione a debito, da effettuarsi a domanda, laddove sia impossibile la ripetizione nei confronti della parte onerata delle spese processuali ovvero della parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Mancata previsione dell'anticipazione a carico dell'erario - Asserita lesione del diritto dell'ausiliario al compenso quando manchino i presupposti per la prenotazione - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina applicabile ai difensori, ovvero agli ausiliari del magistrato nei giudizi penali, o al curatore fallimentare, per i quali è prevista l'anticipazione dei rispettivi compensi a carico dell'erario - Manifesta infondatezza della questione.
Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131, comma 3, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost., dal Tribunale ordinario di Caltanissetta. Il remittente - nel corso di un procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto con ricorso presentato da persona che era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nel corso del quale avendo il consulente tecnico ha presentato istanza di liquidazione dei propri compensi - ha censurato la disposizione suindicata, nella parte in cui prevede che, nei giudizi civili nei quali una delle parti è ammessa al patrocinio a spese delle Stato, gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte, ovvero all'ausiliario del giudice, siano prenotati a debito e non siano anticipati dall'Erario e nella parte in cui, nei medesimi giudizi, la prenotazione a debito di detti onorari possa avvenire, a domanda, solamente ove non ne sia possibile la ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali ovvero dalla stessa parte ammessa, stante la vittoria di questa nella causa o data la revoca dell'ammissione al predetto beneficio. La questione, siccome prospettata, risulta essere manifestamente infondata sotto ambedue i profili proposti. Infatti, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 36 Cost. deve principalmente rilevarsi che il rimettente non ha tenuto nel dovuto conto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale le spese giudiziali relative all'accertamento tecnico preventivo sono ordinariamente liquidabili, in base al principio della soccombenza, o al termine del relativo procedimento, ogniqualvolta il ricorso introduttivo non sia stato accolto (Corte di cassazione, sentenza 29 marzo 1996, n. 2937), ovvero al termine del conseguente giudizio di merito (Corte di cassazione, sentenza 23 dicembre 1993, n. 12759). Poiché le perplessità espresse dal rimettente in ordine alla individuabilità di una parte soccombente in relazione ad un giudizio del tipo ora sottoposto alla sua attenzione non risultano in alcun modo giustificate, si rivelano manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi (potendo questi o gravare sui soggetti di cui al citato art. 131 del d.lgs. n. 115 del 2002 ovvero potendosene chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'Erario, laddove sia impossibile ripeterli da costoro). Riguardo alla dedotta violazione del principio di uguaglianza - conseguente alla mancata previsione, per la fattispecie esaminata dal giudice a quo, dell'anticipazione dei compensi a carico dell'Erario - più volte, anche di recente, questa Corte ha affermato la insussistenza di disparità di trattamento in ragione della diversa normativa applicabile, in materia di spese in giudizi in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai soggetti operanti, con distinti compiti, attribuzioni e funzioni, nell'ambito dei singoli giudizi, ovvero nell'ambito dei giudizi civili o penali. In particolare, il contrasto con l'art. 3 Cost. è stato escluso perché la ontologica eterogeneità dei soggetti ovvero dei modelli processuali posti a confronto non consente di istituire fra gli stessi un valido rapporto di comparazione ( ex multis : ordinanze n. 270 del 2012, n. 203 del 2010 e n. 195 del 2009).
sentenza 12/2013massima n. 36892 Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Onorari dovuti al consulente tecnico di parte ovvero all'ausiliario del giudice - Esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario - Prenotazione a debito, a domanda e solamente ove non ne sia possibile la ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, in danno dei consulenti tecnici nei giudizi civili, rispetto ai consulenti nei giudizi penali e al curatore fallimentare per i quali è prevista l'anticipazione dei compensi a carico dell'Erario - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Caltanissetta. Il remittente censura la disposizione suindicata, nella parte in cui prevede che, nei giudizi civili nei quali una delle parti è ammessa al patrocinio a spese delle Stato, gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte, ovvero all'ausiliario del giudice, siano prenotati a debito e non siano anticipati dall'Erario e nella parte in cui, nei medesimi giudizi, la prenotazione a debito di detti onorari possa avvenire, a domanda, solamente ove non ne sia possibile la ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali ovvero dalla stessa parte ammessa, stante la vittoria di questa nella causa o data la revoca dell'ammissione al predetto beneficio. La questione, siccome prospettata, risulta essere manifestamente infondata sotto ambedue i profili proposti. Si tratta della riproposizione, negli stessi testuali termini e da parte del medesimo remittente, della questione di legittimità costituzionale già scrutinata da questa Corte con la recente ordinanza n. 12 del 2013 ed in quella occasione dichiarata manifestamente infondata, in considerazione sia dell'ingiustificatezza dei dubbi espressi dal giudice a quo in ordine alla individuabilità di una parte soccombente nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo, sia della eterogeneità dei soggetti o dei modelli processuali posti a confronto dal remittente. In assenza di nuovi profili di censura ed essendo rimasto medio tempore del tutto immutato il quadro normativo di riferimento, le argomentazioni poste a base della testé citata pronunzia debbono essere integralmente confermate. Ciò porta alla dichiarazione di manifesta infondatezza della presente questione.
sentenza 88/2013massima n. 37057 Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari e spese dovuti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Prevista liquidazione anche nel caso in cui il difensore proponga un'impugnazione dichiarata inammissibile - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Parziale ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui consente la liquidazione dell'onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche quando egli propone una impugnazione dichiarata inammissibile. Poiché le doglianze del giudice a quo si fondano su una ricostruzione parziale del quadro normativo di riferimento, viziata, in particolare, dall'omessa considerazione degli artt. 120 e 136 del citato d.P.R. e dalla mancata valutazione sia della loro applicabilità nella fattispecie concreta sia della loro idoneità a superare il sollevato dubbio di costituzionalità, la pretesa compromissione dei canoni di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo finisce per risultare palesemente destituita di fondamento.
sentenza 88/2010massima n. 34415 Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Anticipazione, da parte dell'erario, delle spese dei consulenti nominati dal giudice - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di tutela dei minori e di ragionevole durata del processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa e del diritto alla retribuzione per l'opera prestata - Erroneità del presupposto interpretativo - Evocazione di parametro inconferente - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato. La norma censurata - erroneamente interpretata dal rimettente nel senso che possa comportare la gratuità dell'opera svolta dall'ausiliario del giudice - predispone, con riferimento ai giudizi civili, il rimedio residuale della prenotazione a debito, proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione dei compensi professionali venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti. Quanto alla diversa disciplina dell'anticipazione degli onorari dell'ausiliario del magistrato nominato nell'ambito del processo penale, essa trova la sua ragione nell'ontologica diversità di tale giudizio rispetto a quello civile. Infine, é inconferente il richiamo all'art. 111 Cost., poiché la disposizione in esame, disciplinando il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato, non è idonea ad incidere sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio. Per l'infondatezza, anche manifesta, di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, v. le seguenti citate decisioni: ordinanze n. 195/2009, n. 408/2008 e sentenza n. 287/2008. Sull'ontologica diversità del processo penale rispetto al giudizio civile, v. la citata ordinanza n. 408/2008. Sull'inidoneità della norma impugnata a violare l'art. 111 Cost., impropriamente richiamato dal rimettente, v. la citata ordinanza n. 209/2008.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Anticipazione, da parte dell'Erario, dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla liquidazione dei compensi previsti per altri professionisti nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali - Asserita lesione del diritto di difesa - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza della questione.
É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Infatti, la stessa identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 287 del 2008. - Sulla possibilità, per il c.t.u., di ottenere il pagamento mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, delle somme dovute, vedi sentenza n. 287/2008 - Sull'eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto dal giudice a quo , vedi sentenza n. 287/2008 - Sull'esclusione della violazione del diritto di difesa, vedi sentenza n. 287/2008
Patrocinio a spese dello Stato - Consulenza tecnica d'ufficio - Oneri necessari per lo svolgimento degli accertamenti tecnici - Prevista anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dagli ausiliari del magistrato per l'adempimento dell'incarico - Necessario previo esborso da parte dell'ausiliario - Lamentata incidenza sul diritto di difesa e violazione del principio di ragionevole durata del processo - Insussistenza della denunciata limitazione del diritto di difesa - Evocazione di parametro inconferente. - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c ), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che le spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico sono anticipate dall'erario, implicherebbe il previo esborso da parte dell'ausiliario della somma corrispondente alle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico. La previsione che l'anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dall'ausiliario venga disposta solo dopo che il professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate non viola l'art. 24 Cost., in quanto la prevista anticipazione da parte dello Stato delle spese già sostenute dal consulente non preclude a quest'ultimo di adempiere al proprio incarico, senza assumere definitivamente su di sé l'onere di dette spese, e di conseguenza alle parti coinvolte nel procedimento di esercitare il loro diritto di difesa, mentre è inconferente l'evocato parametro di cui all'art. 111 Cost., non incidendo il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti all'ausiliario del giudice - Prevista prenotazione a debito, anche nel caso di transazione della lite, laddove non sia possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali - Lamentata disparità di trattamento rispetto al difensore e agli ausiliari del giudice nel processo penale nonché violazione del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che gli onorari dovuti all'ausiliario del giudice, nel processo civile, sono prenotati a debito, a domanda, anche in caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali. Il rimettente muove dal presupposto che, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la norma possa comportare che l'ausiliario del magistrato, nel processo civile, svolga la sua opera gratuitamente: al contrario, l'articolo censurato disciplina il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario, predisponendo il rimedio residuale della prenotazione a debito proprio per evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti. Non c'è disparità di trattamento rispetto al difensore, stante la eterogeneità delle figure processuali messe a confronto, né rispetto all'ausiliario del magistrato nel processo penale, nel quale il meccanismo dell'anticipazione dell'onorario trova la sua ragione nella ontologica diversità rispetto al giudizio civile. Né, infine, c'è lesione del diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio, posto che l'art. 63 cod. proc. civ. prevede l'obbligo del consulente di prestare il suo ufficio.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio - Diritto di ottenerne l'anticipazione a carico dell'erario - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Questione sollevata dopo l'emissione del decreto di pagamento - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Infatti, il rimettente ha sollevato la questione dopo aver già emesso i decreti di pagamento e, quindi, a conclusione del relativo procedimento.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio - Diritto di ottenerne l'anticipazione a carico dell'erario - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione di parametro inconferente - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Infatti, il richiamo al parametro evocato appare del tutto inconferente, poichè il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non anche all'attività giurisdizionale. Sul punto v., citata, ex plurimis , sentenza n. 117/2007.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio - Diritto di ottenerne l'anticipazione a carico dell'erario - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla retribuzione per l'opera prestata - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Il rimettente parte dall'erroneo presupposto che la norma, nei casi di ammissione al gratuito patrocinio, possa comportare, nel processo civile, che l'ausiliario svolga la sua opera gratuitamente, laddove, invece, l'articolo censurato prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito, proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione degli onorari sia pregiudicato dall'impossibilità di ripetizione dalle parti processuali. Non c'è neppure la lamentata disparità di trattamento rispetto al difensore e al consulente tecnico d'ufficio nel giudizio penale, vista la diversità delle figure processuali, nel primo caso, e dei tipi di procedimento, nel secondo. V., citata, sentenza n. 287/2008.