Art. 150 — Restituzione di beni sequestrati
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La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione e' redatto verbale.
Testo vigente dal 15 giugno 2002 al 23 agosto 2005 · versione 0 su Normattiva