Art. 168-bis
(L) Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime
Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui al comma 01 e' effettuata con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. ((Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformita' delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.)) ((Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento e' titolo esecutivo ed e' comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini e' comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.)) ((Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha gia' emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.)) 3.1. ((Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter.)) L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280. ((Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.))
Testo vigente dal 8 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 106 su Normattiva