Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Consulente tecnico d'ufficio del pubblico ministero - Decreto di liquidazione emesso da quest'ultimo - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Decorrenza degli effetti giuridici - Dalla data di certificazione di deposito del cancelliere o segretario - Conseguenze - Fattispecie.
Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico, emesso dal pubblico ministero, è un provvedimento di natura giurisdizionale, che produce i suoi effetti giuridici, indipendentemente dalla comunicazione agli interessati, dal giorno in cui viene ad esistenza con la certificazione del suo deposito da parte del cancelliere o del segretario, e non già in corrispondenza della data appostavi dal magistrato che lo ha sottoscritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che, di due decreti di liquidazione dei compensi successivamente emessi, aveva dichiarato efficace il primo, benché privo di certificazione di deposito).
Cass. civ. n. 29923/2025Sez. 2Rv. 676254-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Spese di C.T.U. - Distinzione tra anticipazione, liquidazione e ripartizione - Conseguenze - Decreto di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario - Inidoneità alla ripartizione.
Nell'ambito delle spese di c.t.u. è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione: la prima, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all'adempimento dell'incarico; la seconda avviene su istanza dell'ausiliario con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che consente al medesimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed 39 <!-- pag. 40 --> è retta dal principio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, il decreto di liquidazione non ripartisce le spese, ma incide esclusivamente sui rapporti tra le parti e il consulente.
Cass. civ. n. 25636/2025Sez. 2Rv. 676029-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 649175-01, 645247-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione delle spettanze - Funzione esclusiva - Indicazione del soggetto tenuto al pagamento - Provvisorietà della relativa statuizione - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione al decreto - Per motivi inerenti all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento - Ammissibilità - Esclusione.
Il decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha la sola funzione di determinare l'entità del compenso dovuto all'ausiliario e non anche quella di stabilire, in via definitiva, il soggetto tenuto al pagamento, sicché la statuizione - eventualmente contenuta in tale decreto - con cui si individua la parte tenuta all'anticipazione, ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata a venir meno con la sentenza che definisce il giudizio; pertanto, le ragioni attinenti all'individuazione del soggetto tenuto a sopportare definitivamente l'onere della spesa non sono proponibili né in sede di opposizione ex art. 170 del citato d.P.R., né in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.
Cass. civ. n. 25636/2025Sez. 2Rv. 676029-02
Riguarda ancheart. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 111 Codice di procedura civile
Precedenti: 645247-01
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Spese di custodia - Modalità di soddisfazione - Prelievo del custode dai fondi della procedura - Ammissibilità - Presupposti e condizioni.
In tema di esecuzione forzata, le spese di custodia possono essere soddisfatte, oltre che attraverso l'utilizzo del fondo spese normalmente assegnato al custode e posto a carico del creditore procedente, anche mediante il prelievo diretto da parte del custode dai fondi della procedura esecutiva, se esistenti, fermo restando che le somme così prelevate: a) devono necessariamente essere liquidate dal giudice dell'esecuzione in favore dell'ausiliario con decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2022 e vanno formalmente poste a carico del creditore procedente; b) devono essere imputate alla massa passiva di riferimento; c) in caso di incapienza, concorrono con quelle altrimenti sostenute dal procedente e privilegiate ex art. 2770 c.c., dovendo essere eventualmente soddisfatte in proporzione, ai sensi dell'art. 2782 c.c., in favore di quest'ultimo, quale formale anticipatario; d) devono essere, in ogni caso, oggetto di rendiconto da parte del custode, soggetto ad approvazione ex artt. 560, comma 1, e 593 c.p.c. da parte del g.e., al quale compete risolvere eventuali contestazioni al riguardo.
Cass. civ. n. 22105/2025Sez. 3Rv. 676103-02
Riguarda ancheart. 2770 Codice civileart. 560 Codice di procedura civileart. 2782 Codice civileart. 593 Codice di procedura civile
Precedenti: 662199-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione in sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.
Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..
Cass. civ. n. 14422/2025Sez. 2Rv. 674586-01
Riguarda ancheart. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 323 Codice di procedura civile
Precedenti: 657893-01, 671032-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).