Art. 168Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia

La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed e' titolo provvisoriamente esecutivo. Nel processo penale il decreto e' titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto e' comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche' nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art168 · fonte su Normattiva