Art. 200 — Applicabilita' della procedura nel processo penale
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Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Testo vigente dal 15 giugno 2002 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva