Art. 227-bis — Quantificazione dell'importo dovuto
(( La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva