Art. 235
Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza
Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese ((...)) dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile. Se l'invito al pagamento delle spese ((...)) si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva