Art. 257

ART. 257(L) (Tassa fissa) Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile e' dovuta una tassa fissa di euro 1,55. La tassa non e' dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art257 · fonte su Normattiva