Art. 47 — Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi
Nessuna indennita' spetta al testimone minore degli anni quattordici. Il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva