Art. 48
Testimoni dipendenti pubblici
Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva