Art. 69 — Spese escluse
Sono escluse dalle spese di giustizia:
- a)la sepoltura dei detenuti;
- b)la traduzione dei detenuti;
- c)il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
- d)il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.
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