Art. 69Spese escluse

Sono escluse dalle spese di giustizia:

  • a)la sepoltura dei detenuti;
  • b)la traduzione dei detenuti;
  • c)il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
  • d)il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art69 · fonte su Normattiva