Art. 73-ter — Procedura per la registrazione degli atti giudiziari
(( La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario e' curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione)).
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva