Art. 9 — Contributo unificato
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E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo ((quanto previsto)) dall'articolo 10.
Testo vigente dal 1 gennaio 2010 al 17 luglio 2011 · versione 20 su Normattiva