Art. 154 — Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori
Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva