Art. 175
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 175 — Ufficio competente ad eseguire il pagamento
Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento e' quello territorialmente piu' vicino all'ufficio che dispone il pagamento…
Art. 175 — Ufficio competente ad eseguire il pagamento
Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento e' quello territorialmente piu' vicino all'ufficio che dispone il pagamento…
Art. 173 — Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese
Il pagamento delle spese per conto dell'erario e' eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente testo…
Art. 173 — Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese
Il pagamento delle spese per conto dell'erario e' eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente testo…
Art. 174 — Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale
Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze…
Art. 174 — Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale
Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art175 · fonte su Normattiva