Art. 185
(Aperture di credito)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Aperture di credito)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 20 — Aperture di credito e mutui
… il provvedimento di assegnazione di cui al precedente articolo viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effetua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2. Idem, c. 6 2. …
Art. 185 — Aperture di credito
Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia…
Art. 185 — Aperture di credito
Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia…
Art. 625 — Effetti del procedimento sui debiti pecuniari
… pecuniari non scaduti, soggetti alla limitazione, si considerano scaduti alla data di apertura. I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. I crediti per interessi convenzionali o legali, …
Art. 154 — Crediti pecuniari
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno…
Art. 164 — Pagamenti di crediti non scaduti e postergati
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art185 · fonte su Normattiva