Art. 221
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 221 — Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari
… l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.…
Art. 221 — Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari
… l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.…
Art. 22
Comunicazione delle infrazioni (articolo 23 della legge n. 1216 del 1961) 1. Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi competenti ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto…
Art. 103 — Garanzie di liberta' del difensore
Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare…
Art. 35-bis — Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione…
Art. 140 — Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario, in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art221 · fonte su Normattiva