Art. 262 — Diritto di copia
Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva