Art. 293
(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche) Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilita'.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva