Art. 73
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 73-ter — Procedura per la registrazione degli atti giudiziari
La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario e' curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione.…
Art. 278 — Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.…
Art. 278 — Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.…
Art. 73 — Procedura per la registrazione degli atti giudiziari
… addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni…
Art. 73 — Procedura per la registrazione degli atti giudiziari
… addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni…
Art. 4 — Registri di segreteria
… della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti. 2. Ai registri di segreteria ed …
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art73 · fonte su Normattiva