Spese di giustizia - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Limiti di reddito annuo - Regime differenziato a seconda del tipo di processo - Previsto aumento di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, nel solo processo penale - Asserita disparità di trattamento lesiva del diritto di difesa in danno dei non abbienti in altri tipi di giudizio - Insussistenza - Ragionevolezza di tutele differenziate, a risorse economiche limitate - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, comma 2, e 92 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 - riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce, solo per il processo penale, la regola secondo la quale i limiti di reddito annuo, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono aumentati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'imputato. La normativa in esame, invero, risulta assoggettata, sin dal suo esordio, ad un regime differenziato a seconda del tipo di controversia cui il beneficio sia applicabile, in virtù dell'intrinseca diversità dei modelli del processo civile, penale e amministrativo. Le peculiarità che distinguono il processo penale, in particolare, e la considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi subisce l'azione penale, hanno determinato la necessità di approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio l'effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito ai fini dell'ammissione al beneficio in questione. Tale previsione non rende incoerente un sistema che - a risorse economiche limitate - assegna diversi tipi di protezione, sul piano economico, all'imputato di un processo penale, che veda chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia civile o amministrativa.
Riguarda ancheart. 76 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B).