Art. 105
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 105 — Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari
Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non e' esercitata.…
Art. 105
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari) Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale…
Art. 105 — Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari
… comma 1 sono stabiliti i casi e le modalita' di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.…
Art. 22 — Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente…
Art. 16
Salvo quanto previsto dall'art. 17, la cancelleria del giudice per le indagini preliminari annota in apposito registro, sotto un unico numero d'ordine, tutti i provvedimenti relativi a un medesimo procedimento adottati nel corso delle indagini preliminari o a …
Art. 53 — Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art105 · fonte su Normattiva