Art. 294
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 294 — Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato
… giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva…
Art. 294 — Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato
… giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva…
Art. 12 — Relazioni al Parlamento
Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento: a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; b) l'evoluzione degli impegni operativi…
Art. 87 — Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato
Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato e' disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.…
Art. 87 — Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato
Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato e' disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.…
Art. 221
Relazione riassuntiva sull'intervento Art. 6, L. n. 890/1962. Entro il 30 settembre 1966 il Governo della Repubblica presenta al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione delle disposizioni del presente capo, corredate dalle proposte, anche di spesa…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art294 · fonte su Normattiva